NewsBullismo e responsabilità civile della scuola: studente aggredito in bagno durante la ricreazione, il Ministero dell’Istruzione condannato al risarcimento del danno ex art. 2048 c.c. per “omesso dovere di vigilanza”.

21/04/2021

È quanto statuito dal Tribunale di Potenza con la recente sentenza n. 380 del 12.4.2021, a seguito della quale il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento della complessiva solla di € 6.697,25 in favore di un discente, per avere questi subito un’aggressione ad opera di un compagno consumatasi nel bagno della scuola durante l’orario scolastico.Nel ricostruire la vicenda il Tribunale ha individuato la civile responsabilità dell’Amministrazione scolastica ascrivendone la colpa per “omesso dovere di vigilanza del personale docente e non docente”, con conseguente condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale in favore dell’alunno aggredito, all’epoca dei fatti minore di età.La fattispecie è stata inquadrata nell’alveo della responsabilità di cui all’art. 2048, comma 2, del codice civile, secondo cui: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.Risulta dunque a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto, da allegare e provare sempre in relazione al caso concreto (Cass. Civ., n. 8811/2020; Cass. Civ. n. 9983/2019; Cass. Civ. n. 6444/2016; Cass. Civ. n. 15321/2003).

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