Nuova pronuncia favorevole in materia di mobilità interprovinciale del personale scolastico.
Con sentenza dell’11 febbraio 2026, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Antonio Rosario De Crescenzo, dichiarando illegittima l’esclusione di una docente dalla procedura di mobilità per l’a.s. 2025/2026 perpetrata dall’Ufficio scolastico provinciale di Milano.
La ricorrente, referente unica per l’assistenza al genitore disabile ai sensi della Legge 104/1992, aveva presentato domanda di trasferimento da Milano a Napoli potendo beneficiare del regime derogatorio al vincolo triennale di permanenza previsto dal CCNI Mobilità 2025/2028, indicando come prima preferenza una sede scolastica sita nel Comune di Napoli, coincidente con il luogo di residenza del genitore assistito.
Tuttavia, l’Amministrazione ha disposto l’esclusione della docente dalla procedura di mobilità 2025-2026, giudicando irricevibile la domanda presentata dalla medesima per asserita carenza del requisito fondamentale relativo alla residenza del genitore assistito nel comune di ricongiungimento, per la quale la disciplina contrattuale ha richiesto l’iscrizione anagrafica con data anteriore di almeno tre mesi da quella di pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale.
Nella specifica circostanza, la docente, pur avendo comprovato la residenza anagrafica del genitore nel comune di destinazione, non aveva però documentato che questa risalisse ad epoca anteriore di almeno tre mesi dalla indizione delle operazioni di mobilità, per cui la domanda di trasferimento è stata ritenuta incompleta dall’ufficio scolastico provinciale e, pertanto, non valutata.
Ritenendo fondate le motivazioni addotte a supporto del ricorso, il Tribunale ha rilevato come le operazioni di mobilità del personale scolastico rappresentino a tutti gli effetti un procedimento amministrativo finalizzato al cambiamento di sede (mobilità territoriale) o di classe di concorso/ordine di scuola (mobilità professionale), per cui anche per esse valgono i principi delineati dalla Legge n. 241/1990 quanto a trasparenza e regolarità amministrativa e, pertanto, l’Amministrazione ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi dell’istituto del cd. “soccorso istruttorio” per consentire il completamento della domanda ove ritenuta incompleta in relazione ad elementi essenziali.
Par tali motivi il Tribunale di Napoli, richiamando i principi di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa, ha ritenuto illegittima per eccesso di formalismo l’esclusione della docente dalle operazioni di mobilità interprovinciale indette per l’a.s. 2025-2026, dichiarando al contempo il diritto della medesima a parteciparvi in regime di deroga e dal vincolo triennale e con il beneficio della precedenza ex art. 33 L. 104/1992.
Con successivo decreto dirigenziale del 20.2.2026, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha prontamente eseguito il dispositivo della sentenza, disponendo il trasferimento della ricorrente in provincia di Napoli.
La decisione assume particolare rilievo per i docenti della Campania che intendano far valere il diritto al trasferimento per assistenza a familiari con disabilità grave, confermando che le tutele previste dalla normativa non possono essere vanificate da rigidità procedurali.
Lo Studio Legale De Crescenzo, con sede in Caserta, segue da anni il contenzioso in materia di mobilità del personale scolastico patrocinando ricorsi su tutto il territorio nazionale, offrendo consulenza ed assistenza sia nella fase amministrativa che giudiziale.


