NewsGraduatorie Provinciali Supplenze (G.P.S.): il Tribunale accoglie l’impugnativa del licenziamento e dispone la immediata reintegra del docente nel posto di lavoro.

11/05/2021

Nuova vittoria presso il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, che con ordinanza del 27.4.2021, ritenendo fondati i motivi di reclamo promosso ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza monocratica con la quale era stata precedentemente negata la tutela cautelare invocata, ha dichiarato il diritto del docente al reinserimento nella I Fascia G.P.S. , facendo altresì ordine al Ministero dell’Istruzione di ripristinare la situazione di illegittimità con la immediata ripresa in servizio del ricorrente presso l’Istituto scolastico. Nel caso di specie il Dirigente Scolastico aveva decretato l’esclusione del docente dalla graduatoria di prima fascia delle G.P.S., con la conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato precedentemente stipulato tra le parti, ritenendo erroneamente che la precedente pronunzia con la quale il T.A.R. del Lazio aveva riconosciuto il diritto del medesimo docente, ancorché privo di specifica abilitazione, ad accedere alla II fascia delle graduatorie di istituto valide per gli aa.ss. 2017-2020 (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis., n. 11798/2017), avesse perso ogni efficacia alla luce della caducazione di tali elenchi a fronte della istituzione delle nuove G.P.S.  Con il ricorso patrocinato dal nostro Studio Legale si è sostenuto, invece, come il provvedimento dirigenziale di depennamento del docente dalle nuove G.P.S. fosse palesemente illegittimo, avendo disatteso totalmente le previsioni contenute nella circolare ministeriale n. 26841 del 05/09/2020, che invece raccomandava agli uffici periferici di preservare l’efficacia dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli alla parte privata (compresi quelli provvisori e non ancora coperti da giudicato) ai fini dell’inserimento nelle nuove G.P.S. Ebbene, tenuto conto che il giudizio amministrativo che ha interessato il reclamante non risulta ancora definito, avendo il Ministero dell’Istruzione proposto appello avverso la predetta sentenza resa dal T.A.R. Lazio, il Tribunale non ha avuto dubbi nel convalidare la tesi difensiva secondo cui l’efficacia della sentenza amministrativa, ancorché riferita alle caducate graduatorie di istituto, doveva essere preservata anche ai fini dell’inserimento del docente istante nella I Fascia delle nuove G.P.S., e ciò anche in ragione del fatto che gli effetti della sentenza amministrativa non sono mai stati sospesi dal Consiglio di Stato in sede di appello, per cui essa è da ritenersi valida e vincolante fra le parti.Considerato che il ricorrente si è visto privare all’improvviso del posto di lavoro, unica propria fonte di sostentamento, il Tribunale ha ritenuto sussistente nel caso di specie anche il dedotto requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile (cd. periculum in mora), per cui definitivamente pronunciando ha statuito per l’illegittimità del provvedimento dirigenziale di depennamento del docente dalle nuove G.P.S. e del conseguente licenziamento, disponendo la immediata reintegra del medesimo nel posto di lavoro, con condanna delle amministrazioni intimate alla refusione delle spese processuali.

(Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, ordinanza collegiale del 27.4.2021)

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