Con ordinanza n. 7355 del 29/11/2016, il Tribunale di Padova ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento nella provincia di Padova di una docente casertana, accogliendo così le motivazioni addotte con il ricorso d’urgenza patrocinato dal nostro Studio.
La ricollocazione della docente è stata possibile anche a fronte della copiosa documentazione prodotta in atti, grazie alla quale si è potuto dimostrare che nelle operazioni di mobilità straordinaria pianificate con la Legge 107/2015 (cd. Buona Scuola), il MIUR ha agito in palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché in totale spregio dell’art. 1, comma 108, della stessa L. n. 107/2015, dell’art. 6 C.C.N.I. 2016, dell’O.M. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, laddove ha assegnato ad altri aspiranti (con minor punteggio e senza titoli di precedenza) sedi territoriali ricadenti negli ambiti delle regioni Campania, Lazio e Molise, preferite con priorità anche dalla ricorrente rispetto alla sede assegnata d’ufficio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministro Giannini, le operazioni di mobilità straordinaria si sono caratterizzate fin dall’inizio per una serie di irregolarità, al punto che la stessa O.M. n. 241/2016 è stata oggetto di sospensiva da parte del Tar del Lazio.
Ma anche la fase operativa dei trasferimenti, affidata al “sofisticatissimo” sistema matematico, ha dato luogo ad abusi, negazione di diritti acquisiti (L. 104/92), violazione di principi di rango costituzionale, a fronte dei quali moltissimi docenti si sono visti costretti a ricorrere in Tribunale.
Per la docente casertana Giustizia è fatta, ma sono ancora molti i ricorrenti nell’attesa di essere riassegnati su posti ad essi legittimamente spettanti.
La pronuncia in commento fa sicuramente ben sperare.