I Nostri SuccessiNewsPersonale ATA – servizio non coperto da contribuzione INPS: Il tribunale annulla la rettifica del punteggio e dichiara illegittima la risoluzione del contratto.

23/11/2025

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, nella personal del Giudice dott.ssa Adriana Schiavoni – con sentenza del 19 novembre 2025 ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dall’Avv. Antonio Rosario De Crescenzo, riconoscendo il diritto di una collaboratrice scolastica all’inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA con il punteggio originariamente attribuito e dichiarando l’illegittimità della successiva risoluzione anticipata del contratto di lavoro disposta dall’Istituto scolastico.

La controversia traeva origine dalla decisione del Dirigente Scolastico di rettificare il punteggio attribuito all’aspirante ATA per un presunto “servizio non valutabile”, in quanto prestato presso una scuola paritaria e non coperto da contribuzione INPS. Tale rettifica aveva comportato anche la risoluzione, ante tempus, del contratto a tempo determinato già in essere.

Il Tribunale, accogliendo le articolate argomentazioni difensive dell’Avv. De Crescenzo, ha affermato un principio fondamentale: il servizio effettivamente prestato presso una scuola paritaria è pienamente valutabile ai fini delle graduatorie ATA, anche in assenza di regolare versamento dei contributi previdenziali, poiché tale adempimento ricade esclusivamente sul datore di lavoro e non può essere posto a carico del lavoratore, né può incidere sulla veridicità dell’autodichiarazione.

Il Giudice ha ribadito, richiamando costante giurisprudenza amministrativa e civile, che la mancanza di contribuzione non costituisce requisito previsto dal D.M. 50/2021 e non può assurgere a parametro per escludere la valutabilità del servizio quando la sua effettività risulta comprovata da idonea documentazione (certificato di servizio e Mod. C2 storico).

Per tali ragioni, il Tribunale ha:

•dichiarato il diritto della ricorrente a mantenere il punteggio originario (22 punti);

•ordinato la reintegrazione nella graduatoria nella posizione iniziale;

•dichiarato l’illegittimità della risoluzione del contratto a tempo determinato;

•riconosciuto il diritto al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni non percepite dal 26/10/2021 al 30/12/2021, oltre contributi, interessi e riconoscimento giuridico del servizio;

•condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.

Una decisione di particolare rilievo per il settore del pubblico impiego scolastico, che riafferma la tutela del lavoratore e la corretta interpretazione delle norme in materia di valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie.

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