La presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, qualora esso, quale che ne sia l’entità o il soggetto rappresentato, sia collocato “nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell’ambito del servizio. In particolare, come già chiarito in giurisprudenza, l’amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, ma dovendo solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico. Consiglio di Stato, Sezione 4, sentenza n. 5337/2020