NewsRicostruzione carriera personale scolastico: aspetti problematici della riforma e possibilità di nuovo contenzioso.

24/10/2023

Con la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 è stato convertito il Decreto Legge n.  69 del 13 giugno 2023, recante importanti disposizioni innovative in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024.

In particolare, la novella legislativa è intervenuta in riforma delle disposizioni del Testo Unico in materia di Istruzione (D.Lgs n. 297/1994), che ai fini della ricostruzione di carriera prevedevano come il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali e parificate fosse riconosciuto per intero, per i primi quattro anni, e per i due terzi per gli anni successivi, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Con l’approvata riforma, invece, intervenuta a seguito dell’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, è stato previsto che per il personale immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024, ai fini della ricostruzione di carriera sarà operata, sia i fini giuridici che economici, la valutazione integrale e per intero di tutto il periodo di servizio pre-ruolo svolto, senza limitazione ai soli primi quattro anni.

Tuttavia, per effetto della riforma, il servizio pre-ruolo valutabile ai fini giuridici ed economici sarà solo quello “effettivamente prestato”, non trovando più applicazione il criterio della validità dell’anno scolastico, ovvero il raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.

Ne consegue che dal nuovo meccanismo previsto per la ricostruzione di carriera del personale scolastico potrà avvantaggiarsi il personale che precedentemente all’assunzione in ruolo ha avuto la fortuna di conseguire contratti di supplenza annuale (fino al 31 agosto), mentre chi ha svolto prevalentemente servizio a tempo determinato con supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o supplenze brevi e saltuarie, risulterà penalizzato dalla nuova normativa non potendo più contare ai fini della ricostruzione sul criterio di validità dell’annualità di servizio (180 giorni), con conseguente grave perdita economica.

Si ritiene che la riforma introdotta non risolva le criticità rilevate dalla Corte di Cassazione (sentenze 28/11/2019 n. 31149 e 16/12/2019 n. 33138), tenuto conto che gli aspetti discriminatori sopra delineati appaiono ancora in aperto contrasto con la Clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ed aprono la strada ad un nuovo contenzioso.

 

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