L’agevolazione del cd. “Superbonus” 110% introdotta a seguito della conversione in legge 17 luglio 2020, n. 77 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (il “Decreto Rilancio”), è strutturalmente connessa e scaturisce dal verificarsi delle condizioni oggettive, soggettive e temporali cumulativamente previste nell’articolo 119. Il sistema applicativo prevede una serie di “controlli” a cura dei professionisti individuati dal legislatore volti a prevenire la realizzazione di possibili abusi. L’articolo 119 ha individuato infatti una serie di soggetti, dotati di specifiche competenze professionali, ai quali è stata assegnata la funzione di controllo degli interventi eseguiti e di attestazione della conformità ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in relazione sia al momento genetico della detrazione, che alla successiva circolazione del credito di imposta. Alla luce dei vari profili di responsabilità connessi all’indebito ottenimento della detrazione fiscale prevista, i professionisti potenzialmente esposti sono quelli chiamati a porre in essere le attività e gli adempimenti previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, ovvero: 1) I tecnici abilitati a rilasciare, mediante dichiarazione asseverativa, gli attestati di prestazione energetica (Ape), sia prima che dopo l’intervento, e che certifichino «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio» ovvero, ove non possibile, «il conseguimento della classe energetica più alta» (articolo 119, comma 3); 2) I tecnici abilitati a rilasciare al termine dei lavori dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell’opera di efficientamento energetico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera a del comma 13 dell’articolo 119). Si tratta di attestazioni rilasciate dal cosiddetto “tecnico abilitato”, definito dall’articolo 1, comma 3, lettera h) del Dm 6 agosto 2020, quale «soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionale». Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del medesimo decreto, nei casi indicati all’Allegato A le asseverazioni del “tecnico abilitato” possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal “direttore dei lavori”, nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate di cui all’articolo 8, comma 2, del Dlgs 192/2005; 3) I tecnici abilitati a rilasciare al termine dei lavori dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell’intervento antisismico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera b del comma 13 dell’articolo 119), rilasciate dal progettista dell’intervento strutturale, dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico; 4) I professionisti indicati nel comma 11 dell’articolo 119 del decreto crescita, competenti per il rilascio del visto di conformità, documento che, attestando la sussistenza dei presupposti della detrazione, costituisce condizione imprescindibile per la cessione del credito d’imposta. In sintesi, mentre le prime tre tipologie di asseverazioni attestano l’esistenza di alcune condizioni necessarie (ma non sufficienti) per la fruizione del Superbonus, il visto di conformità è invece diretto ad attestare, sulla base della documentazione fornita al professionista, la sussistenza di ognuno dei presupposti genetici dell’agevolazione e costituisce la vera condizione in assenza della quale non è possibile la circolazione dell’agevolazione ovvero la cessione del credito d’imposta. Analizzando le disposizioni di legge di cui al D.l. 34/2020, non paiono esservi dubbi in ordine alla qualificazione dei professionisti incaricati degli adempimenti suddetti come esercenti un servizio di pubblica necessità: in tutti i casi si tratta infatti di professioni “qualificate”, in quanto per il loro svolgimento è necessaria l’iscrizione ad un albo professionale e/o la presenza di specifici requisiti di formazione o istruzione; parimenti, le stesse sono attività private che non rappresentano emanazione della pubblica amministrazione ma che, tuttavia, svolgono una specifica funzione ritenuta dall’ordinamento di interesse pubblico in quanto funzionale al perseguimento di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e regolamentari. E dunque, quale reato può essere contestato al professionista nel caso di falso avente ad oggetto una o più delle attestazioni sopra individuate? È stato evidenziato che l’A.P.E. e le asseverazioni richieste per gli interventi di cui all’art. 119 cc. 1, 2 e 3 del Decreto Rilancio, devono essere redatte nelle forme ed agli effetti descritti dall’art. 47, D.P.R. 445/2000 ossia quali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La previsione ha importanti riflessi penali in ragione di quanto stabilito dall’art. 76 c. 3, D.P.R. 445/2000 (richiamato dal D.M. “Asseverazioni”) a norma del quale le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 si devono considerare come fatte al pubblico ufficiale in atto pubblico.
Sono evidenti le conseguenze derivanti da questa equiparazione normativa: il falso ideologico commesso dal tecnico abilitato, essendo considerato come destinato ad un pubblico ufficiale, assumerà rilievo ai sensi dell’art. 483 c.p. avendo la stessa dichiarazione ex lege valenza probatoria privilegiata.
Ne consegue l’applicabilità del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico le cui sanzioni, applicandosi l’art. 76 c. 1, D.P.R. 445/200030, potranno essere aumentate da un terzo alla metà. Per quel che concerne invece il visto di conformità e le attestazioni relative agli interventi antisismici, gli autori potranno essere chiamati a rispondere del delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e non di altra più grave ipotesi delittuosa, non essendo normativamente previsto che le stesse debbano essere prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.