Con sentenza dell’8 novembre 2022, il Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dott. Andrea Bernardino, ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Antonio Rosario De Crescenzo nell’interesse di una docente casertana che si era vista esclusa dalla prima fascia delle G.P.S. stilate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli.
Nel caso di specie la ricorrente aveva richiesto l’inserimento nella I fascia delle Graduatorie provinciali della Provincia di Napoli in forza della precedente sentenza n. 11798/2017 pronunciata dal T.A.R. del Lazio – Roma, grazie alla quale, sempre con il patrocinio dell’avv. De Crescenzo, si era vista riconosciuto il proprio diritto ad accedere alla 2^ fascia delle graduatorie di istituto (riservate agli aspiranti docenti muniti di specifica abilitazione all’insegnamento), ancorché con il possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore.
Tuttavia, l’amministrazione scolastica provinciale aveva decretato l’esclusione della docente dalla I Fascia delle G.P.S., ritenendo che gli effetti della predetta \sentenza pronunciata dal Giudice Amministrativo non potessero estendersi alle nuove graduatorie provinciali.
Di diverso avviso il Tribunale di Cagliari, che accogliendo integralmente il ricorso ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di esclusione della docente dalla I Fascia delle G.P.S. valide per la Provincia di Napoli e, per l’effetto, ha condannato l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli a disporne l’immediata reinclusione, facendo altresì obbligo alla medesima amministrazione territoriale di procedere alla immediata rettifica delle stesse graduatorie.
Il Tribunale ha altresì disposto la condanna delle amministrazioni alle spese processuali, nella misura di € 12.000,00 oltre accessori di legge.