NewsRicostruzione carriera: Ministero dell’Istruzione condannato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere a riconoscere immediatamente e per intero gli anni di precariato, con conseguente obbligo di corresponsione delle differenze retributive.

28/02/2023

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Roberta Gambardella, con sentenza n. 340 del 20.2.2023 ha statuito per il pieno accoglimento di un ricorso promosso dall’avv. De Crescenzo nell’interesse di una docente assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2015, che in precedenza aveva prestato servizio “precario” in ragione di plurimi contratti a termine per ben 13 anni.

Nell’agire in giudizio la ricorrente ha dedotto che, pur avendo svolto ben 13 anni di servizio pre-ruolo, in sede di ricostruzione della carriera l’Amministrazione aveva valutato solo parzialmente detto periodo lavorativo ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio, avendole attribuito la fascia 0 /8 con la relativa posizione stipendiale, in applicazione della norma di cui all’articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994.

Conseguentemente, ella otteneva il riconoscimento per intero soltanto dei primi quattro anni di servizio preruolo, vedendosi invece ridotto di un terzo il restante periodo di servizio, con grave pregiudizio sugli arretrati percepiti a seguito della ricostruzione e con un “rallentamento” di fatto nella propria progressione di carriera.

Il ricorso è stato affidato ad una serie di censure per mezzo delle quali si è proceduto alla impugnativa del decreto di ricostruzione della carriera, sostenendo, fra l’altro, la contrarietà della normativa italiana (d.lgs. 297/94, art. 485) al diritto dell’Unione Europea (clausola 4, direttiva UE 70/99).

Ebbene, con la suddetta pronuncia il Tribunale ha accolto in pieno le motivazioni dedotte con il ricorso, rilevando che le mansioni svolte dal docente precario sono le medesime del docente assunto di ruolo e che non sussistono ragioni oggettive, concrete e misurabili che impediscano il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo nelle domande di ricostruzione di carriera dei precari assunti in ruolo.

Sicché il Giudice adito ha ritenuto la normativa italiana (d.lgs. 297/94, art. 485) contraria al diritto dell’Unione (clausola 4, direttiva UE 70/99), disponendo così per l’integrale accoglimento del ricorso con conseguente condanna per il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla docente gli arretrati mai riconosciuti a causa del computo discriminatorio effettuato nel decreto di ricostruzione di carriera, oltre al pagamento delle spese legali.

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