NewsIllegittimità del silenzio serbato su istanza di accesso agli atti – Ministero condannato e commissariato.

14/06/2023

Con una recentissima sentenza (n. 3576/2023) il T.A.R. Campania ha accolto un ricorso patrocinato dall’avv. Antonio Rosario De Crescenzo, posto in essere nell’interesse di un’aspirante docente che si era visto negato dal Ministero dell’Istruzione – Ambito Territoriale di Napoli, il diritto ad ottenere ogni utile informazione documentale in merito alle nomine a supplenza effettuate per scorrimento delle G.P.S. nel decorso anno scolastico 2020-2021 sui posti di insegnamento di cui alla classe di concorso A066.

La vicenda trae origine dal fatto che il candidato, avendo precedentemente adito il Tribunale di Napoli Nord al fine di impugnare il provvedimento con il quale il dirigente dell’Ambito Territoriale di Napoli lo aveva illegittimamente escluso dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, si era visto riconosciuto con sentenza n. 31028/2022 il pieno diritto alla reinclusione in detti elenchi nella posizione e con il punteggio spettante in ragione dei titoli culturali e di servizio posseduti.

Tuttavia, per tutto il tempo occorso per la definizione del predetto processo, l’aspirante è rimasto pretermesso dalle citate Graduatorie e dunque dalle operazioni di reclutamento a tempo determinato disposte dall’Ambito Territoriale di Napoli nell’anno scolastico 2020-2021, con verosimile lesione del proprio diritto all’assunzione e conseguente pregiudizio economico e di carriera.

Sicché, al fine di verificare se, per effetto della reinclusione in graduatoria disposta giudizialmente egli avrebbe o meno avuto diritto al conferimento di una supplenza, con istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 l’amministrazione scolastica veniva richiesta di fornire ogni utile informazione documentale in merito alle nomine effettuate nel decorso anno scolastico 2020-2021 sui posti di insegnamento di cui alla c.d.c. A066 (Trattamento testi, dati e applicazioni – Informatica), nonché sulle cattedre di sostegno, e ciò relativamente ai docenti I.T.P. inclusi nella I Fascia delle G.P.S. istituite per la Provincia di Napoli, per la c.d.c. A066, limitatamente ai candidati aventi punteggio pari o inferiore a quello dallo stesso effettivamente vantato.

Non avendo l’amministrazione (nel termine di legge) dato riscontro alla predetta istanza, veniva proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli, che con la sentenza in commento lo ha pienamente accolto rilevando che: “La ricorrente, rimarcando la propria legittimazione e l’interesse ad accedere alla documentazione richiesta al fine di tutelare le sue ragioni – in quanto solo l’esibizione della documentazione relativa agli avvenuti conferimenti di nomine a supplenza, per l’a.s. 2020-2021, ai candidati aventi punteggio pari od inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente, le consentirebbe di stabilire l’eventuale pregiudizio subito e di valutare, conseguentemente, gli strumenti di difesa ritenuti più idonei ed appropriati per la tutela dei propri diritti anche in termine di risarcimento del danno da perdita di chance.

La finalità “difensiva” dell’accesso documentale richiesto era stata chiaramente esplicitata dalla ricorrente nell’istanza di accesso presentata all’Amministrazione né l’istanza di accesso può dirsi generica o esplorativa essendo stata espressamente circoscritta dalla ricorrente alla documentazione inerente le nomine effettuate nell’anno scolastico 2020-2021 sui posti di insegnamento di cui alla c.d.c. A066 (quella della ricorrente) nonché sulle cattedre di sostegno anche da graduatorie incrociate, relativamente ai docenti I.T.P. inclusi nella I Fascia delle G.P.S. istituite per la Provincia di Napoli, con riferimento ai candidati aventi punteggio pari o inferiore a quello riportato dalla ricorrente.  E la documentazione inerente alla nomina di tali candidati è evidentemente necessaria alla ricorrente per poter verificare con piena cognizione di causa se, qualora non fosse stata illegittimamente pretermessa, avrebbe potuto ottenere una supplenza per tale anno scolastico..”.

Alla luce delle suesposte motivazioni, il T.A.R. adito ha deciso per l’accoglimento del ricorso facendo ordine all’Amministrazione intimata di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, provvedendo al contempo alla nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli con il compito di insediarsi per l’esecuzione della sentenza nella ipotesi di inadempimento dell’amministrazione nel termine predetto.

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