NewsPERSONALE A.T.A. “Il servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere valutato anche nel caso di mancato versamento dei contributi previdenziali”.

18/12/2019

Importante pronuncia del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, secondo cui il servizio prestato presso scuole paritarie vale per l’attribuzione del relativo punteggio nel contesto delle graduatorie del personale A.T.A., anche se non coperto dal versamento dei contributi previdenziali.

Con tale pronuncia il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del decreto con il quale un Dirigente scolastico, riscontrato l’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della scuola paritaria per il periodo di servizio dichiarato dall’aspirante supplente, aveva disposto la rettifica in peius del punteggio precedentemente attribuito nelle graduatorie di istituto.

A sostegno della decisione il Giudice ha argomentato come lanormativa di riferimento ponga quale unica circostanza decisiva ai fini del riconoscimento del servizio l’effettivo svolgimento dell’attività presso la scuola paritaria tanto che, se da un lato il versamento contributivo può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento, dall’altro, esso non può considerarsi elemento indefettibile in assenza del quale il servizio debba considerarsi come non svolto.

Sicché il mancato pagamento dei contributi previdenziali costituisce un inadempimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore, il quale spesso è completamente all’oscuro di tale circostanza.

 

 

 

 

 

 

 

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