Con sentenza n. 1015/2025, il Tribunale di Cassino ha accolto un nostro ricorso dichiarando l’illegittimità del sistema concepito dal Ministero per le nomine a supplenza da G.P.S., nella parte in cui, nel caso di mancata nomina al primo turno per indisponibilità di sedi, considera l’aspirante rinunciatario anche rispetto alle successive fasi.
Il caso riguardava una docente che, non convocata nel primo turno di nomine per indisponibilità delle sedi opzionate in domanda, si era vista esclusa anche dai successivi bollettini perché, ai sensi dell’art. 12 della Ordinanza Ministeriale n. 12/2022, ritenuta “rinunciataria”.
Grazie al nostro ricorso, il Tribunale di Cassino ha accolto la domanda della docente, dichiarando illegittima la sua esclusione dai successivi turni di nomine e riconoscendo il diritto della medesima al risarcimento del danno per il mancato guadagno derivante dalla mancata attribuzione della supplenza, che nel caso specifico era stata conferita ad un aspirante con minor punteggio proprio su una delle sedi opzionate dalla ricorrente, ritornata disponibile a seguito di rinunce.
Il Tribunale, infatti, ha chiarito che le disposizioni dell’ordinanza ministeriale recante la disciplina delle supplenze da G.P.S. non possono essere interpretate nel senso che, nel caso l’aspirante non sia stato convocato nel primo turno per indisponibilità delle sedi opzionate, questi non può essere automaticamente considerato rinunciatario anche rispetto alle ulteriori fasi della procedura.
Ciò significa che la mancata convocazione, se non accompagnata da una rinuncia espressa o da un comportamento conforme alla rinuncia, non può comportare l’eliminazione automatica dalla possibilità di ottenere incarichi successivi in caso di sopraggiunte disponibilità, specie se queste riguardino le medesime sedi opzionate dal candidato non soddisfatto in un precedente turno di nomine. In questo senso, il meccanismo informatizzato (algoritmo) di assegnazione delle supplenze mediante GPS è stato ritenuto altresì illegittimo.
Per effetto di ciò, la sentenza in commento ha riconosciuto il diritto della docente all’incarico e, in conseguenza della mancata nomina, il diritto della medesima al risarcimento del danno patrimoniale per il mancato guadagno derivante dal mancato conferimento della supplenza.


