Dicono di noiI Nostri SuccessiNewsScuola e UniversitàIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pronuncia sul risarcimento del danno da ritardata immissione in ruolo.

08/06/2026

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ha depositato in data 08.6.2026 una significativa sentenza in materia scolastica, accogliendo il ricorso promosso dallo Studio Legale dell’Avv. Antonio Rosario De Crescenzo nell’interesse di un collaboratore scolastico.

L’Amministrazione convenuta è stata condannata a pagare oltre 56.000,00 euro, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da ritardata stipulazione del contratto a tempo indeterminato.

L’inquadramento fattuale

La controversia trae origine dalle operazioni di reclutamento del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2011/2012 nella provincia di Caserta. Il ricorrente, iscritto nelle graduatorie provinciali permanenti ex art. 554 D.Lgs. n. 297/1994, risultava beneficiario della riserva dei posti in qualità di orfano equiparato, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (“Riserva M”).

All’atto della pubblicazione delle graduatorie definitive nell’agosto 2011, l’Ufficio Scolastico Provinciale ometteva tuttavia l’applicazione del suddetto titolo di preferenza, determinando l’indebita pretermissione del lavoratore dal contingente dei destinatari di nomina in ruolo. Tale diniego costringeva il lavoratore a prestare servizio, nei cinque anni successivi, esclusivamente mediante contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.

Il percorso giudiziale: dal giudicato sull’assunzione alla quantificazione del danno

Un primo giudizio, definitosi con la sentenza n. 731/2016 del medesimo Tribunale, aveva accertato l’illegittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione, dichiarando il diritto del ricorrente all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica a far data dall’1.9.2011.

A fronte dell’adempimento tardivo dell’Amministrazione — la quale, in sede di stipula del contratto individuale, aveva riconosciuto la sola retrodatazione giuridica differendo la decorrenza economica al 2016 (data dell’effettiva presa di servizio) — si è reso necessario un secondo intervento giurisdizionale volto a dare esecuzione e quantificazione al comando giudiziale precedentemente espresso.

Il principio di diritto e la detrazione dell’aliunde perceptum

Con la decisione in commento, il Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa Rosa Capasso, conformandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto come l’ingiustificato ritardo nell’assunzione del vincitore di una procedura selettiva per soli titoli configuri inadempimento contrattuale imputabile alla Pubblica Amministrazione, da cui deriva l’obbligo di risarcire le retribuzioni non percepite durante l’intero periodo.

Sotto il profilo del quantum debeatur, l’organo giudicante ha integralmente recepito le risultanze della perizia tecnica e dei conteggi analitici prodotti dal ricorrente, liquidando la somma di € 56.126,96 determinata operando il corretto computo differenziale tra il trattamento economico spettante in regime di ruolo (comprensivo di ratei stipendiali, tredicesime e festività) e quanto effettivamente percepito dal lavoratore a titolo di supplenze temporanee (aliunde perceptum).

Studio Legale Antonio Rosario De Crescenzo  – Via Ernesto Rossi n. 19, 81100, Caserta

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